Il 16 giugno è scaduta la prima rata dell’Imu, la tassa su terreni, seconde case e sulle prime di categoria lusso. La seconda rata si paga il 16 dicembre. Vediamo quando si può dimezzare il pagamento.
IMU 2022 si può versare in due rate:
- la prima in acconto entro il 16 giugno sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente
- la seconda rata a saldo entro il 16 dicembre sulla base delle nuove aliquote dell’anno in corso approvate con delibera comunale.
L’imposta municipale (IMU) riguarda abitazioni, terreni e fabbricati.
L’IMU 2022 è dovuta dai proprietari o dai soggetti con altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di prime case di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e seconde case; immobili commerciali (capannoni, negozi, alberghi, uffici) aree edificabili e terreni agricoli, dai concessionari di aree demaniali e dai locatari di immobili in leasing.
Quando non si deve pagare l’IMU
Non si deve pagare l’IMU:
- se si è proprietari della sola prima casa non di lusso e relative pertinenze (C2, C6 e C7);
- sugli immobili assimilati all’abitazione principale (cooperative a proprietà indivisa prima casa di soci assegnatari o universitari assegnatari anche senza residenza);
- sugli alloggi sociali;
- sulla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
- sull’ immobile non locato, posseduto da appartenenti a Forze armate, polizia, vigili del fuoco o carriera prefettizia;
- sui terreni agricoli e loro assimilati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola o destinati ad uso agrosilvo-pastorale e di proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; alcuni casi di utilizzo di fabbricati per attività esclusivamente non commerciale.
Cos’è il coefficiente IMU
Il coefficiente IMU è il valore da applicare alla rendita rivalutata di un immobile ai fini del calcolo dell’imposta:
- Fabbricati nelle categorie catastali A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7 (abitazioni e pertinenze): 160.
- Fabbricati nelle categorie B, C/3, C/4 e C/5 (uffici pubblici, magazzini, laboratori): 140.
- Fabbricati nelle categorie A/10 e D/5 (uffici e banche): 80.
- Fabbricati nel gruppo catastale D ad eccezione della categoria D/5 (opifici, alberghi, fabbricati con funzioni produttive connesse all’agricoltura): 65.
- Fabbricati C/1 (negozi): 55.
L’IMU 2022 si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale, moltiplicando il risultato per il coefficiente catastale (riferito all’immobile, terreno o fabbricato) ed infine moltiplicando nuovamente quanto ottenuto per l’aliquota IMU applicata nel Comune di ubicazione.
Per immobili inagibili o inabitabili si calcola l’IMU su una base imponibile ridotta del 50%. Il proprietario dell’abitazione residenziale concessa locata con contratto a canone concordato può versare una IMU ridotta al 75%,
Facciamo un esempio di calcolo: un’abitazione con rendita catastale di 900 euro, il calcolo IMU sarà:
- 900 euro + 5% = 945 euro
- 945 euro * 160 (coefficiente per abitazione) = 151.200 euro
- 51.200 : 1000 * 10,6 = 1.602,72 euro (aliquota del 10,6 per mille)
Come pagare metà della tassa IMU sulla seconde case?
A volte basta una semplice autocertificazione del proprietario, secondo una recente sentenza della Cassazione citata da Italia Oggi.
I casi
- le abitazioni utilizzate per il periodo estivo o invernale,
- le case vuote e disabitate,
- le case dismesse,
- quelle concesse in comodato a parenti o concesse in locazione con canoni calmierati.
NOTA
Le riduzioni e, in alcuni casi, vere e proprie esenzioni, possono essere previste da norme nazionali o disciplinate dai regolamenti Imu e Tari dei singoli Comuni. E’ dunque necessario verificare non soltanto la legge, ma anche i due regolamenti pubblicati sul sito istituzionale del singolo Comune, per sapere se si può fruire di agevolazioni o esenzioni.
E’ bene tenere presente che, in termini generali, per beneficiare delle agevolazioni è necessario presentare una dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo.
La sentenza della Corte di cassazione è molto recente, risale al 21 gennaio scorso, ed è la numero 1263. Secondo le attuali disposizioni normative vigenti in materia di Imu (articolo 1, comma 747, legge n. 160/2019), pressoché identiche a quelle della vecchia Ici, le condizioni inagibilità o inabitabilità del fabbricato devono essere accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. Ma esiste la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al dpr 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale si attesti l’impossibilità di utilizzare l’immobile.