Dal 9 gennaio 2017 per risolvere una controversia per gli investimenti ci si può rivolgere all’Arbitro Acf presso la Consob…..
Da 9 gennaio 2017 i piccoli risparmiatori per risolvere una controversia finanziaria con banche o altri intermediari finanziari hanno una nuova strada l’Acf che è l’ “Arbitro per le controversie finanziarie” istituito presso la Consob. E’ un organismo collegiale a cui ci si può rivolgere per risolvere le controversie relative agli investimenti, insorte con gli intermediari finanziari. E’ la via più rapida e, tra l’altro, è a costo zero per il risparmiatore. Il ruolo della Consob si limita solo a compiti di supporto come segreteria tecnica. Nelle decisioni il collegio arbitrale è autonomo.
Acf è diverso dall’altro “Arbitro” istituito precedentemente con la sigla Abf, la cui attività di segreteria tecnica è svolta dalla Banca d’Italia, e si occupa di temi leggermente diversi, quali ad esempio i conti correnti, i mutui, i prestiti personali. Non si occupa degli investimenti finanziari
QUANDO RIVOLGERSI ALL’ARBITRO CONSOB: ACF
Potete rivolgervi ad Acif qualora abbiate rilevato, da parte del vostro intermediario, una violazione del tipo: carente informazione, negligenza, scorrettezza nell’assistenza. Deve trattarsi però di controversia non superiore a un importo massimo 500.000 euro. Potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di “equity crowdfunding”, vista la loro crescente presenza sul mercato della finanza innovativa.
L’Arbitro, nato in osservanza della direttiva europea, valuterà la controversia collegialmente e dovrà prendere una decisione, al massimo entro 90 giorni. I rimborsi, se deliberati, dovranno essere erogati in tempi brevi, secondo quanto stabilito dalla norma e gli intermediari non avranno più scuse, nè potranno chiedere rinvii ma dovranno procedere con rapidità ai rimborsi, nei termini in cui l’Arbitro ha deliberato.
La Commissione Europea aveva approvato già da tempo il regolamento del nuovo Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.
Analogamente a quanto disposto per l’Arbitro bancario finanziario (Abf), istituito precedentemente presso la Banca d’Italia, anche questa procedura presso la Consob prevede l’adesione obbligatoria da parte degli intermediari finanziari.
COME SI FA IL RICORSO
Il ricorso si può inviare e gestire per via telematica, ma nulla vieta che si possa inviare anche in formato cartaceo per un periodo di due anni da oggi. La procedura prevede il pieno contraddittorio tra le parti. La decisione dell’Arbitro, se il ricorso dell’investitore è accolto in tutto o in parte, il risarcimento dei danni subiti e le spese procedurali saranno tutte a carico dell’intermediario.
Se l’intermediario non dà pronta esecuzione alla decisione dell’Arbitro, purtroppo non c’è una vera e propria sanzione economica: è prevista a suo carico solo la sanzione reputazionale, ovvero pubblicazione di tale inadempimento. Il che getterebbe comunque un “marchio di discredito” su di esso.
Per l’investitore, invece, la decisione dell’Arbitro non è vincolante. Dunque se non soddisfatto, il risparmiatore può comunque ricorrere all’Autorità giudiziaria.
La Consob, in tutto questo, ha solo a compiti di supporto come segreteria tecnica.